Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Articolo aggiuntivo n. 8.0.2 al ddl S.2233 in riferimento all'articolo 8.

testo emendamento del 22/06/16

sharingList();

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Indennità in caso di violenza di genere)

        1. Viene estesa alla lavoratrice autonoma l'indennità a titolo di congedo in caso subisca una comprovata violenza ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 80 del 2015.

        2. L'Inps provvederà ad erogare l'indennità per tre mesi in base ad una quota mensile pari al 20 per cento calcolato sull'ultima denuncia dei redditi presentata dalla lavoratrice autonoma.

        3. Per fruire del congedo e dell'indennità occorre avere un rapporto di lavoro autonomo in corso di svolgimento, ed essere inserite nei percorsi certificati dai servizi sociali del Comune di appartenenza, dai Centri antiviolenza o dalle Case rifugio».