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Proposta di modifica n. 9.1 al ddl S.1328-B in riferimento all'articolo 9.
  • status: Respinto

testo emendamento del 23/06/16

sharingList();Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 9. - (Disposizioni in materia di indennità espropriative giacenti). - 1. Al fine di favorire lo svincolo delle indennità espropriative giacenti, le ragionerie territoriali dello Stato competenti per territorio sono autorizzate a consentire ai Comuni la consultazione dell'elenco delle indennità e dei dati personali degli aventi titolo, nonché a rilasciare ad esse copia della relativa documentazione. La consultazione è consentita esclusivamente al fine di utilizzare i dati per l'individuazione degli aventi titolo a riscuotere le somme dovute.

        2. Per indennità espropriative giacenti si intendono le somme depositate da oltre dieci anni ai sensi della normativa in materia di espropriazione per pubblica utilità, ivi comprese quelle relative a occupazioni temporanee e d'urgenza, di aree non edificabili, per le quali si presume che sia ignota agli aventi titolo la relativa spettanza. Tale presunzione è ammessa qualora agli atti delle competenti ragionerie territoriali dello Stato non risultino pendenti azioni giudiziarie ovvero non vi siano istanze di aventi titolo, risalenti a meno di cinque anni, finalizzate alla riscossione dell'indennità.

        3. Al fine di agevolare la riscossione delle indennità giacenti da parte degli aventi diritto, i Comuni procedono a regolare notifica dando notizia ai soggetti legittimati a riscuotere dell'esistenza degli importi giacenti. Trascorsi 180 giorni senza che alcuno abbia presentato richiesta di incasso, il Comune incamera le somme giacenti non riscosse istituendo un apposito fondo destinandolo alla formazione degli imprenditori agricoli.

        4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».