presentato il 28/06/2016 in Assemblea del Senato da Giacomo CALIENDO (FI-PdL) e altri 3 cofirmatari ... [ apri ]
status: Ritirato (Ritirato e trasformato nell'odg G15.6)
testo emendamento del 28/06/16
«5) prevedere che i prestatori di servizi relativi a società o trust, diversi dai professionisti assoggettati agli obblighi ai sensi della normativa vigente e delle norme di attuazione della direttiva (UE) 2015/849:
5.1) siano registrati in un'apposita sezione del registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580;
5.2) l'iscrizione al registro ed il mantenimento della stessa sia soggetta alla verifica che i prestatori di servizi relativi a società o trust e i loro titolari effettivi siano provvisti di adeguati requisiti di professionalità e di onorabilità.
La locuzione «prestatore di servizi relativi a società o trust» si riferisce al soggetto che fornisce, a titolo professionale, uno dei servizi seguenti a terzi:
a) la costituzione di società o di altri soggetti giuridici;
b) ricoprire la posizione di dirigente o di amministratore di una società, di socio di un'associazione o una posizione analoga nei confronti di altri soggetti giuridici oppure provvedere affinché un'altra persona ricopra tale posizione;
c) la fornitura di una sede legale, un indirizzo commerciale, postale o amministrativo e di altri servizi connessi a una società, un'associazione o qualsiasi altro soggetto giuridico o istituto giuridico;
d) ricoprire la posizione di «trustee» in un trust espresso o in un istituto giuridico analogo oppure provvedere affinché un'altra persona ricopra tale posizione;
e) esercitare il ruolo di azionista per conto di un'altra persona o provvedere affinché un'altra persona ricopra tale posizione, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformemente al diritto dell'Unione o a standard internazionali equivalenti;».