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Proposta di modifica n. 1.5 al ddl C.3821 in riferimento all'articolo 1.
argomenti:  

testo emendamento del 29/06/16

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la lettera c), con la seguente:
   c) all'articolo 7, comma 3, le parole: «La violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «Il termine minimo di conservazione di cui al comma 1 è preceduto dall'indicazione della campagna di raccolta, qualora il 100 per cento degli oli provenga da tale raccolta, e della data di imbottigliamento. La previsione dell'indicazione della campagna di raccolta e della data di imbottigliamento non si applicano agli oli di oliva vergini: prodotti ovvero commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia né ai prodotti fabbricati in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE). La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 8.000 e la confisca del prodotto. La violazione del divieto di cui al comma 2».