presentato il 29/06/2016 in Assemblea della Camera da Giuseppe L'ABBATE (M5S) e altri 8 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 29/06/16
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la lettera c), con la seguente:
c) all'articolo 7, comma 3, le parole: «La violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «Il termine minimo di conservazione di cui al comma 1 è preceduto dall'indicazione della campagna di raccolta, qualora il 100 per cento degli oli provenga da tale raccolta, e della data di imbottigliamento. La previsione dell'indicazione della campagna di raccolta e della data di imbottigliamento non si applicano agli oli di oliva vergini: prodotti ovvero commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia né ai prodotti fabbricati in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE). La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 8.000 e la confisca del prodotto. La violazione del divieto di cui al comma 2».