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Proposta di modifica n. 11.3 al ddl C.3821 in riferimento all'articolo 11.
argomenti:  

testo emendamento del 29/06/16

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. L'indennizzo elargito è comprensivo di quanto dovuto alla vittima, ovvero agli aventi diritto, nella misura del danno patrimoniale e non patrimoniale, cagionato dal reato, riconosciuto con sentenza di condanna passata in giudicato, laddove il soggetto obbligato si sia sottratto all'adempimento ovvero sia rimasto ignoto. L'indennizzo è altresì elargito per la rifusione delle spese mediche ed assistenziali sostenute dalle vittime ovvero degli aventi diritto.