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Proposta di modifica n. 12.9 al ddl C.3821 in riferimento all'articolo 12.

testo emendamento del 29/06/16

  Al comma 1, sopprimere la lettera e).

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Nei casi in cui il danno è parzialmente coperto da un contratto di assicurazione o, a qualsiasi altro titolo, sia stato liquidato un indennizzo, ristoro o rimborso da parte di una pubblica amministrazione o di altro fondo previsto dalla legislazione vigente, l'indennizzo di cui all'articolo 11 è elargito per la sola parte che eccede la somma liquidata fino a totale risarcimento.