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Articolo aggiuntivo n. 4.06 al ddl C.2281 in riferimento all'articolo 4.

testo emendamento del 05/07/16

  All'articolo 39 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
   al comma 2, lettera d), sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: Gli esperti indipendenti si astengono dalla valutazione ovvero dallo svolgimento di attività non estimative qualora versino in una situazione di conflitto di interessi o sussistano cause di incompatibilità nei confronti del singolo Oicr. L'incarico di valutazione non può avere durata superiore a un triennio e può essere rinnovato o nuovamente conferito una sola volta.