Articolo aggiuntivo n. 4.06
al ddl C.2281 in riferimento all'articolo 4.
presentato il 05/07/2016 in II Giustizia della Camera da Alessandro ZAN (PD) e altri
testo emendamento del 05/07/16
All'articolo 39 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
al comma 2, lettera d), sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: Gli esperti indipendenti si astengono dalla valutazione ovvero dallo svolgimento di attività non estimative qualora versino in una situazione di conflitto di interessi o sussistano cause di incompatibilità nei confronti del singolo Oicr. L'incarico di valutazione non può avere durata superiore a un triennio e può essere rinnovato o nuovamente conferito una sola volta.