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Proposta di modifica n. 2.2 al ddl C.3886 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 05/07/16

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o febbraio 2016, n. 13, i primi 7 periodi sono sostituiti dai seguenti: «I commissari del Gruppo ILVA, al fine esclusivo di intraprendere azioni immediate, necessarie per tutelare la salute dei cittadini, sono autorizzati a contrarre finanziamenti statali esclusivamente per interventi di decontaminazione del sito dell'Ilva e delle aree circostanti, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia e così come indicato nella lettera della Commissione Europea del 15 maggio 2016, avente ad oggetto: «Aiuto di Stato SA.38613 (2016/C) (ex 2015/NN) – Italia», per un ammontare fino a 800 milioni di euro, di cui fino a 600 milioni di euro nel 2016 e fino a 200 milioni di euro nel 2017, nella misura in cui tali interventi siano urgenti e necessari per porre rimedio all'inquinamento esistente e per garantire la salute pubblica nella città di Taranto, in attesa che venga individuato il responsabile dell'inquinamento, secondo gli standard previsti dalla normativa in vigore. I finanziamenti statali di cui al periodo precedente sono erogati secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico. I relativi importi sono iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. Sugli importi erogati maturano interessi al tasso percentuale Euribor a 6 mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione, maggiorato di uno spread pari al 3 per cento. I predetti importi sono rimborsati nell'anno 2018, ovvero successivamente, secondo la procedura di ripartizione dell'attivo stabilita nel presente comma. I crediti maturati dallo Stato per capitale e interessi sono soddisfatti in prededuzione, ma subordinatamente al pagamento nell'ordine dei crediti prededucibili di tutti gli altri creditori della procedura di amministrazione straordinaria, nonché dei creditori privilegiati ai sensi dell'articolo 2751-bis, numero 1), del codice civile.».