Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Articolo aggiuntivo n. 2.05 al ddl C.3886 in riferimento all'articolo 2.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 05/07/16

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  2-bis. Ai sistemi di autoproduzione di energia elettrica alimentati dal recupero di calore prodotto da cicli industriali e da processi di combustione si applicano i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonché quelli di dispacciamento e quelli a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 15 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, esclusivamente all'energia elettrica prelevata sul punto di connessione. Tale disposizione è da intendersi di natura sperimentale e applicabile ai primi 50 MW elettrici cumulati, pervenuti e approvati su base cronologica da GSE.
  2. Le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono adottate e rese efficaci entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.