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Proposta di modifica n. 1.13 al ddl S.2217 in riferimento all'articolo 1.
  • presentato il 06/07/2016 in IX Agricoltura e produzione agroalimentare del Senato
  • status: Approvato

testo emendamento del 06/07/16

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LA RELATRICE

All'articolo 1, capoverso, «Art. 603-bis.dopo le parole: «sempre obbligatoria» inserire le seguenti: «, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno,» e dopo le parole: «di cui il reo ha la disponibilità» inserire le seguenti «, anche indirettamente o per interposta persona,».