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Articolo aggiuntivo n. 1.012 al ddl C.3926 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 11/07/16

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Interventi sulle entrate comunali).

  1. Al comma 9-quinquies dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Con riferimento all'anno 2015, è attribuito ai comuni un contributo di complessivi 65 milioni di euro da ripartirsi secondo i criteri già adottati per il 2014 ai sensi del presente comma, tenendo altresì conto del gettito derivante dalle disposizioni di cui al periodo precedente, rilevato per lo stesso 2015. Entro il termine del 10 settembre 2016, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, determina con decreto di natura non regolamentare il riparto delle somme di cui al periodo precedente».
  2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, deve intendersi nel senso che si considerano fabbricati le piattaforme petrolifere collocate nel mare territoriale fino ad una distanza di 12 miglia marine. Nelle more della revisione delle norme tecniche finalizzate all'effettiva iscrizione nel catasto edilizio urbano, la base imponibile è quantificata ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, tenendo conto, a decorrere dal 1o gennaio 2016, di quanto disposto dall'articolo 1, comma 28, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. In assenza della distinta contabilizzazione delle suddette piattaforme nelle scritture contabili del possessore, le voci contabili estranee alla componente immobiliare sono sottratte dalla base imponibile anche in ragione di stime valutative tecniche. Il soggetto attivo d'imposta è individuato nel comune dove insiste la costa antistante il mare territoriale.
  3. All'articolo 2, comma 11, lettera a), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A partire dall'anno 2015, l'addizionale è versata ai comuni di cui al periodo precedente sulla base di apposito decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita l'Anci, che determina altresì le seguenti scadenze di versamento. Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Ministero dell'interno provvede ad erogare a ciascun comune l'importo dovuto relativo al primo semestre dell'anno, sulla base del rispettivo traffico aeroportuale. Entro il 31 marzo dell'anno successivo, il Ministero dell'interno provvede al riparto del saldo annuale ai comuni degli incassi sulla base del rispettivo traffico aeroportuale dell'anno precedente. Il decreto di cui al secondo periodo della presente lettera a) dovrà inoltre prevedere le modalità di versamento delle quote di cui ai periodi precedenti su appositi conti corrente intestati ai singoli comuni».
  4. All'elenco n. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «Legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 2, comma 11» sono soppresse.
  5. All'articolo 1, comma 20, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il secondo periodo è soppresso.
  6. All'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1o gennaio 2017, i comuni possono affidare, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI e della TARES, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti».
  7. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il comma 5 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:
  «5. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono con proprio regolamento:
   a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;
   b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;
   c) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;
   d) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;
   e) stabilire ulteriori condizioni ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, riguardante i terreni considerati non fabbricabili, anche con riferimento alla quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte dei soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e del proprio nucleo familiare;
   f) prevedere che una percentuale del gettito dell'imposta municipale propria sia destinata al potenziamento degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, anche comprendendo nel programma di potenziamento la possibilità di attribuire compensi incentivanti al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento all'impianto e allo sviluppo delle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni e integrazioni».