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Proposta di modifica n. 4.18 al ddl C.3926 in riferimento all'articolo 4.
  • status: Id. em. 4.9

testo emendamento del 11/07/16

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Gli oneri finanziari derivanti da sentenze esecutive di risarcimento o da accordi transattivi ad esse collegate, nonché quelli derivanti dall'esercizio dell'azione di rivalsa di cui all'articolo 43, comma 10, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che rimangono effettivamente a carico degli enti locali per importi superiori al 10 per cento della spesa corrente sostenuta, come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati, possono essere finanziati attraverso l'assunzione di appositi mutui rimborsabili nel limite massimo di trenta anni. L'importo dei mutui di cui al periodo precedente non rileva ai fini del raggiungimento dei limiti di indebitamento previsti dalle leggi vigenti.

  Conseguentemente, alla rubrica sopprimere le parole: relative a calamità o cedimenti.