Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Articolo aggiuntivo n. 6.02 al ddl C.3926 in riferimento all'articolo 6.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 11/07/16

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di sostegno agli enti territoriali per la gestione emergenziale della prima accoglienza e assistenza ai minori stranieri non accompagnati).

  1. All'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Nel caso di indisponibilità nelle strutture di cui al comma 1 a fronte di arrivi consistenti e ravvicinati di minori stranieri non accompagnati, l'accoglienza può essere disposta con una capienza massima di 50 posti per ciascuna struttura ed in modo da assicurare i servizi indicati nel decreto di cui al comma 1. L'accoglienza nelle strutture temporanee non può essere disposta nei confronti del minore di età inferiore agli anni quattordici ed è limitata al tempo strettamente necessario al trasferimento nelle strutture di cui ai commi 2 e 3;
   b) al comma 3, le parole: «di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1, 1-bis e 2».