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Articolo aggiuntivo n. 7.07 al ddl C.3926 in riferimento all'articolo 7.

testo emendamento del 11/07/16

  Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Disciplina delle assunzioni nelle Province delle Regioni a Statuto ordinario).

  1. Al fine di garantire la continuità dei servizi provinciali, nelle more del completamento del processo di riordino previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, la disposizione dell'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 si intende riferita anche ai contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posizioni dirigenziali di natura infungibile. Allo stesso fine, la disposizione dell'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 200, n. 267, deve intendersi applicabile anche alle Province del tutto prive di personale di qualifica dirigenziale o limitatamente alle posizioni dirigenziali infungibili per il funzionamento dell'amministrazione.