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Proposta di modifica n. 8.11 al ddl C.3926 in riferimento all'articolo 8.

testo emendamento del 11/07/16

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti commi:
  2. Limitatamente all'esercizio finanziario 2016 ed in deroga all'articolo 162 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le province possono approvate il bilancio di previsione con un disavanzo di competenza di parte corrente non superiore all'importo risultante della riduzione di cui al precedente comma 1.
  3. Limitatamente all'entità del disavanzo di amministrazione accertato con l'approvazione del rendiconto 2016 risultante dalla riduzione di cui al comma 1, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 188 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le province possono procedere al relativo ripiano in un arco temporale comunque triennale, a prescindere dalla scadenza degli organi elettivi, utilizzando anche, proventi da alienazione di beni patrimoniali disponibili.