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Articolo aggiuntivo n. 9.067 al ddl C.3926 in riferimento all'articolo 9.
  • status: Approvato

testo emendamento del 11/07/16

  Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Attenuazione degli indennizzi per l'estinzione anticipata dei mutui degli enti locali).

  1. All'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, dopo il comma 429, è aggiunto il seguente:
  «429-bis. L'indennizzo previsto in caso di estinzione anticipata, totale o parziale, di prestiti concessi agli enti locali, anche nell'ambito di operazioni di rinegoziazione sulla base delle norme vigenti, non può in ogni caso superare la misura del dodici per cento del capitale residuo alla data dell'estinzione.

nuova formulazione del 18/07/16

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Attenuazione degli indennizzi per l'estinzione anticipata dei mutui dei comuni).

  1. Al fine di consentire l'erogazione di contributi per l'estinzione anticipata, totale o parziale, di mutui e prestiti obbligazionari da parte dei comuni, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione iniziale di 14 milioni di euro per l'anno 2016 e di 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.
  2. Gli enti locali interessati trasmettono tramite il sistema web del Ministero dell'interno le proprie richieste entro il 31 ottobre 2016, per l'anno 2016, ed entro il 31 marzo per ciascuno degli anni 2017 e 2018, con criteri e modalità da fissare con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali da emanare entro il 30 settembre 2016.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 14 milioni di euro per l'anno 2016 e a 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede, per l'anno 2016, mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 540, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e per ciascuno degli anni 2017 e 2018, mediante utilizzo delle risorse iscritte sul fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'interno, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59.
  4. La dotazione del fondo di cui al comma 1, per l'anno 2016, è ulteriormente incrementata, fino ad un massimo di 26 milioni di euro, dalle risorse rivenienti dall'applicazione ai comuni della sanzione, di cui all'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 accertato, al 30 settembre 2016, ai sensi del medesimo articolo 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228.