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Articolo aggiuntivo n. 9.064 al ddl C.3926 in riferimento all'articolo 9.
  • status: Inammissibile (Id. em. 9.017, 9.026, 9.050, 9.060)

testo emendamento del 11/07/16

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Personale dei Centri per l'impiego).

  1. Nelle more dell'attuazione del processo di riordino delle funzioni connesse alle politiche attive del lavoro e al solo fine di consentire la continuità dei servizi erogati dai centri per l'impiego, le province e le città metropolitane possono stipulare, anche nel caso di mancato rispetto del pareggio di bilancio 2016 e previo finanziamento integrale a carico dello Stato e delle Regioni, contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, alle medesime finalità e condizioni, per l'esercizio dei predetti servizi, e con scadenza non successiva al 31 dicembre 2017.