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Proposta di modifica n. 10.28 al ddl C.3926 in riferimento all'articolo 10.
  • status: Inammissibile (Id. em. 10.2, 10.12)

testo emendamento del 11/07/16

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. All'articolo 142 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al secondo comma, la lettera e) è abrogata;
   b) al quinto comma, sono soppresse le seguenti parole: «e l'ingegnere con funzioni del genio civile può essere sostituito, se ritenuto necessario, dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o da un suo delegato».