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Articolo aggiuntivo n. 10.08 al ddl C.3926 in riferimento all'articolo 10.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 11/07/16

  Dopo l'articolo 10 aggiungere, il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di detrazione le spese sostenute per l'acquisto dell'abbonamento annuale ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale).

  1. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo alle detrazioni per oneri, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo la lettera i-novies) è aggiunta la seguente:
  i-decies) le spese, per un importo non superiore a 250 euro, sostenute per l'acquisto di ciascun abbonamento a servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. La detrazione spetta sempreché le spese stesse non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12, che si trovino nelle condizioni indicate dal comma 2 del medesimo articolo 12»;
   b) al comma 2, primo periodo, le parole: «2c), e), f), i-quinquies) e i-sexies)» sono sostituite dalle seguenti: «c), e), f), i-quinquies), i-sexies) e i-decies)».

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede entro il limite di spesa di 270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 mediante applicazione di quanto previsto dal comma 3.
  3. Il comma 234 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.190 è abrogato. Le risorse rinvenienti dall'attuazione del presente comma, opportunamente accertate, sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate all'attuazione di quanto previsto dal comma 1.