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Articolo aggiuntivo n. 10.05 al ddl C.3926 in riferimento all'articolo 10.
  • status: Inammissibile (Id. em. 10.011)

testo emendamento del 11/07/16

  Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Misure per la razionalizzazione della spesa e la salvaguardia attività piattaforme elettroniche
e-procurement).

  1. Dopo il comma 1 dell'articolo 41 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono inseriti i seguenti:
  1-bis. CONSIP Spa, i soggetti aggregatori e le centrali di committenza che già dispongono di un sistema telematico per lo svolgimento di procedure di approvvigionamento di beni, servizi e lavori di dimostrata affidabilità, sicurezza informatica nonché dimensionato almeno su base regionale per volume di attività, adeguano tale strumento telematico alle disposizioni del presente codice entro sei mesi dall'entrata in vigore dello stesso ai fini del conseguimento dell'incremento all'utilizzo delle procedure telematiche di cui al comma precedente e per le finalità di cui agli articoli 40 e 58 del presente codice.
  1-ter. Nelle more dell'adeguamento tecnico – informatico di cui al precedente comma, CONSIP Spa, i soggetti aggregatori e le centrali di committenza possono utilizzare il sistema telematico per lo svolgimento delle procedure di approvvigionamento – anche non interamente gestite da sistemi telematici – secondo le funzionalità già attive e conformi al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e alla disciplina previgente sugli acquisti di beni, servizi e lavori purché rispettose dei principi del presente codice, dell'articolo 52 «Regole applicabili alle comunicazioni» e dei princìpi di trasparenza, semplificazione ed efficacia delle procedure, di parità di accesso agli operatori e della concorrenza.»