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Articolo aggiuntivo n. 12.05 al ddl C.3926 in riferimento all'articolo 12.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 11/07/16

  Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

Art. 12-bis.
(Finanziamento funzioni specifiche province montane).

  1. In attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che prevede la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, è ripristinato l'importo di euro 15.000.088 determinato ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998, a copertura del contestuale trasferimento alla provincia a specialità montana di Belluno, delle funzioni di manutenzione della rete stradale ex ANAS.

  Conseguentemente all'articolo 19, al comma 1 apportare le seguenti modifiche:
   a) all'alinea sostituire le parole: degli articoli 4 e 12 con le seguenti: degli articoli 4, 12 e 12-bis e le parole: pari complessivamente a 90 milioni di euro per l'anno 2016 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, con le seguenti: pari complessivamente a 105 milioni di euro per l'anno 2016, a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e a 20 milioni di euro per l'anno 2019;
   b) alla lettera a) sostituire le parole: quanto a 90 milioni di euro per l'anno 2016, con le seguenti: quanto a 105 milioni di euro per l'anno 2016;
   c) alla lettera b) sostituire le parole: quanto a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 con le seguenti: quanto a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e a 20 milioni di euro per l'anno 2019.