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Proposta di modifica n. 15.37 al ddl C.3926 in riferimento all'articolo 15.

testo emendamento del 11/07/16

  Sostituirlo con il seguente:
  1. L'articolo 1, comma 714 della legge n. 208 del 2015 è sostituito dal seguente:
  1. Gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 possono provvedere, con delibera da adottarsi dal consiglio dell'ente entro la data del 30 novembre 2016, a rimodulare o riformulare il piano stesso, ferma restando la durata massima del piano di riequilibrio come prevista dall'articolo 243-bis, comma 5, del suddetto decreto legislativo n. 267 del 2000, e quanto previsto nel comma 7 dell'articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, per tenere conto dell'eventuale disavanzo risultante dal rendiconto approvato o dei debiti fuori bilancio, anche in deroga agli articoli 188 e 194 del decreto legislativo n. 267 del 2000, nonché per tenere conto dell'esborso previsto a carico delle province ai sensi dell'articolo 1, comma 418 della legge n. 190 del 2014, per l'anno 2016. Dalla adozione della delibera consiliare discendono gli effetti previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 243-bis del testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  2. Gli enti locali di cui al punto 1, se alla data della presentazione o dell'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 non avevano ancora provveduto ad effettuare il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 possono rimodulare o riformulare il predetto piano scorporando la quota di disavanzo risultante dalla revisione straordinaria dei residui di cui all'articolo 243-bis, comma 8, lettera e) e ripianando tale quota secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015. La restituzione delle anticipazioni di liquidità erogate agli enti di cui al periodo precedente, ai sensi degli articoli 243-ter e 243-quinquies del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, è effettuata in un periodo massimo di trenta anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione.