Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Articolo aggiuntivo n. 16.027 al ddl C.3926 in riferimento all'articolo 16.

testo emendamento del 11/07/16

  Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Disposizioni in materia di personale degli Enti locali).

  1. Al comma 226 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono aggiunti infine i seguenti periodi: «Ai medesimi fini, le regioni e gli enti locali possono destinare a recupero i risparmi di spesa previsti in piani, programmi e documenti di programmazione economico finanziaria e gestionale dell'ente, certificati dai competenti organi di controllo, ulteriori rispetto a quelli già previsti dalla vigente normativa e che non siano già stati scontati sui saldi di finanza pubblica o finalizzati al miglioramento degli equilibri di bilancio, nei cinque anni precedenti la formalizzazione dei piani di recupero. Possono altresì destinare a recupero i risparmi di spesa effettivamente determinatisi derivanti dall'applicazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per la parte destinabile all'incremento dei fondi e non impiegata. Possono infine destinare integralmente alle finalità compensative di cui al presente comma i risparmi derivanti dall'attuazione dell'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché, per gli anni 2016, 2017 e 2018, i risparmi di spesa derivanti dalla scelta di non utilizzare, anche in parte, le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato nel limite delle percentuali fissate per il riassorbimento del personale soprannumerario degli enti di area vasta, in ogni caso con esclusione di quelle effettivamente destinate a tale fine. Gli enti, le cui quote annuali di recupero, come determinate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, siano superiori al 10 per cento del fondo costituito nel rispetto dei vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa, possono estendere la durata del piano di recupero fino ad un massimo di 20 annualità».
  2. Nei limiti delle risorse destinate agli enti locali, le spese per il personale impiegato o appositamente assunto nell'ambito dei progetti finanziati con il Fondo Nazionale Politiche e Servizi per l'Asilo di cui all'articolo 32 della legge 30 luglio 2002, n. 189, non si computano al fine del rispetto delle limitazioni alla spesa e alle assunzioni di personale negli enti locali stabilite dalle disposizioni vigenti».
  3. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 219 è inserito il seguente: «219-bis. La concreta indisponibilità dei posti della dirigenza delle regioni e degli enti locali, vacanti al 15 ottobre 2015, è connessa al percorso ricognitivo delle rispettive dotazioni organiche ai sensi del comma 221. Tale ricognizione è effettuata tenendo conto dei dirigenti in servizio senza incarico o con incarico di studio e del personale dirigenziale in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o aspettativa. Non rientrano tra i posti indisponibili quelli per i quali si sia programmata la copertura con atto antecedente al 15 ottobre 2015. Sarà comunque possibile prevedere la copertura di posizioni dirigenziali appartenenti a strutture organizzative oggetto di riordino in relazione ad interventi che si concludono, con riduzione del numero di posti, entro il 31 dicembre 2016, e di quelle specificamente previste dalla legge o connesse allo svolgimento di funzioni fondamentali in base all'articolo 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, o di servizi essenziali. Il riferimento alle posizioni dirigenziali deve tenere conto delle dotazioni rideterminate a seguito della ricollocazione presso le regioni e i comuni del personale con qualifica dirigenziale delle città metropolitane e delle province. I posti dirigenziali disponibili in relazione al percorso ricognitivo di cui al presente comma e i posti che si rendono vacanti dopo il 15 ottobre 2015, nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 3, 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, possono essere coperti, nel rispetto dei limiti al turn over definiti dalla normativa vigente e dei vincoli previsti dall'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche mediante assunzione di vincitori di concorso pubblico bandito prima del 1o gennaio 2016, ricorrendo a graduatorie di altre amministrazioni o mediante procedure di mobilità. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alla dirigenza professionale, tecnica e amministrativa della sanità».