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Proposta di modifica n. 18.8 al ddl C.3926 in riferimento all'articolo 18.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 11/07/16

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1972, n. 633, il comma 15-quinquies è sostituito dal seguente: «15-quinquies. L'Agenzia delle Entrate procede d'ufficio alla chiusura delle partite IVA dei soggetti che, sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso, risultano non aver esercitato nelle tre annualità precedenti attività di impresa ovvero attività artistiche o professionali. Sono fatti salvi i poteri di controllo e accertamento dell'Amministrazione finanziaria. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente comma, prevedendo forme di comunicazione preventiva al contribuente».
  1-ter. All'articolo 5, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, le parole: «di inizio, variazione o cessazione di attività» sono costituite dalle seguenti: «di inizio o variazione di attività».