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Proposta di modifica n. 23.5 al ddl C.3926 in riferimento all'articolo 23.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 11/07/16

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
  7-bis. Al fine di favorire la competitività delle filiere agricole attraverso la valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari sui mercati nazionali ed internazionali, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali realizza un segno distintivo unico nazionale che contraddistingue i regimi di qualità riconosciuti ai sensi dell'articolo 16, lettere b) e c), del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e ne promuove la diffusione attraverso misure di sostegno, da definire nell'ambito di un Piano da adottare con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  7-ter. L'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) provvede all'attuazione del Piano di cui al comma 7-bis, nell'esercizio delle proprie competenze istituzionali e sulla base di apposita convenzione con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
  7-quater. Per l'attuazione del Piano di cui al comma 7-bis è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2016 e di 7 milioni di euro per l'anno 2017.
  7-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 7-bis, si provvede: quanto a 500.000 euro per l'anno 2016 e quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.