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Articolo aggiuntivo n. 23.014 al ddl C.3926 in riferimento all'articolo 23.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 11/07/16

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Interventi per il sostegno del settore cerealicolo e della filiera del grano duro delle regione del Mezzogiorno).

  1. È istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per sostenere la realizzazione del piano di interventi nel settore cerealicolo con una dotazione iniziale pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Il piano è finalizzato a contribuire alla ristrutturazione del settore cerealicolo con particolare riguardo alla filiera produttiva del grano duro delle regioni vocate del Mezzogiorno ed alla esigenza di rilanciare le produzioni delle aziende cerealicole, nonché per perseguire il miglioramento della qualità del prodotto e l'integrazione delle suddette aziende con le imprese commerciali e di trasformazione, segnatamente le imprese pastarie e quelle molitorie.
  2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del piano di interventi.
  3. Il decreto di cui al comma 2, è volto a prevedere, in particolare, il conseguimento dei seguenti obiettivi prioritari:
   a) la creazione di un sistema organizzato della pasta di grano duro Made in Italy;
   b) il miglioramento della qualità delle produzioni di grano duro anche ai fini della certificazione e della lotta alle azioni di concorrenza sleale;
   c) la creazione di moderne forme aggregative delle aziende agricole del settore cerealicolo;
   d) lo sviluppo di nuove forme di aggregazione e di relazioni tra le aziende agricole e quelle di trasformazione;
   e) la riduzione dell'inefficienza logistica nei trasporti e nel trasferimenti del prodotto;
   f) sostenere e promuovere le attività di ricerca per accrescere e migliorare l'efficienza della cerealicoltura, segnatamente del grano duro.

  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari 5 milioni di euro per l'anno 2016 ed a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione per ciascuno dei medesimi anni, del fondo di cui all'articolo 1, comma 862, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.