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Proposta di modifica n. 24.6 al ddl C.3926 in riferimento all'articolo 24.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 11/07/16

  Aggiungere, in fine, i seguenti i commi:
  3-bis. Fermo restando il divieto di effettuare nuove assunzioni di personale a qualsiasi titolo per tutta la durata del soprannumero, al personale eventualmente risultante in eccedenza delle fondazioni lirico sinfoniche che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbiano provveduto a rideterminare le proprie dotazioni organiche, è estesa fino al 31 dicembre 2018 l'applicazione dell'articolo 2, comma 11, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ivi comprese le disposizioni in materia di liquidazione del trattamento di fine rapporto comunque denominato. A tal fine, si tiene conto del possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che avrebbero comportato la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2018.
  3-ter. Al fine di perseguire l'obiettivo della sostenibilità finanziaria delle fondazioni lirico-sinfoniche, ove queste ultime non raggiungano il pareggio di bilancio:
   a) al personale, anche direttivo, delle medesime fondazioni, non sono riconosciuti eventuali contributi o premi di risultato e altri trattamenti economici aggiuntivi previsti dalla contrattazione di secondo livello;
   b) le fondazioni sono tenute a prevedere opportune riduzioni dell'attività, ivi compresa la chiusura temporanea o stagionale e conseguente impiego part-time temporaneo del personale, anche direttivo, allo scopo di assicurare, a partire dall'esercizio immediatamente successivo, la riduzione dei costi e il conseguimento dell'equilibrio economico-finanziario.

  3-quater. Il tetto massimo stabilito per il trattamento economico per le missioni all'estero dei dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, è ridotto in misura del 50 per cento.
  3-quinquies. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
   d-bis) alle collaborazioni prestate nell'ambito della produzione e realizzazione, di spettacoli da parte delle fondazioni di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.