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Proposta di modifica n. 1.9 al ddl C.3886 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 12/07/16

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: il comma 3, è sostituito dal seguente:
  «3. Al solo scopo della realizzazione delle operazioni di bonifica e/o messa in sicurezza dei siti contaminati e tutela della salute pubblica, nelle more del completamento delle procedure di trasferimento, è disposta in favore dell'amministrazione straordinaria l'erogazione della somma di 300 milioni di euro, da intendersi come interventi di cui all'articolo 250 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, indispensabile per fare fronte alle improrogabili esigenze di tutela della salute pubblica e di risanamento ambientale dell'area inquinata dalle attività del gruppo ILVA spa. L'erogazione della somma di cui al precedente periodo è disposta con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze. L'aggiudicatario, individuato all'esito della procedura di cui al comma 2, provvede alla restituzione allo Stato dell'importo erogato, maggiorato degli interessi al tasso percentuale Euribor a 6 mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione maggiorato di uno spread pari al 3 per cento, entro 60 giorni dal decreto di cessazione dell'esercizio dell'impresa di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. I rimborsi del capitale e degli interessi derivanti dall'erogazione di cui al presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato».