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Proposta di modifica n. 1.12 al ddl C.3594 in riferimento all'articolo 1.
argomenti:      

testo emendamento del 14/07/16

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
  a) introduzione del reddito minimo garantito;

  Conseguentemente:
   a) al comma 2, sostituire le lettere da a) ad e) con le seguenti:
    a) istituzione del reddito minimo garantito, con lo scopo di contrastare la marginalità, garantire la dignità della persona e favorire la cittadinanza, attraverso l'inclusione sociale per gli inoccupati, i disoccupati e i lavoratori precariamente occupati, quale misura di contrasto alla disuguaglianza e all'esclusione sociale nonché quale strumento di rafforzamento delle politiche finalizzate al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti maggiormente esposti al rischio di marginalità nella società e nel mercato del lavoro;
    b) previsione che il reddito minimo garantito, della durata di un anno rinnovabile, deve comportare una forma reddituale diretta, consistente nella erogazione a regime di un beneficio individuale in denaro pari a 7.200 euro l'anno, da corrispondere in importi mensili di 600 euro ciascuno, rivalutati annualmente sulla base degli indici sul costo della vita elaborati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
    c) previsione che il reddito minimo garantito sia diretto a tutte le persone inoccupate, disoccupate e precariamente occupate con un reddito personale imponibile inferiore a 8.000 euro, iscritte ai centri per l'impiego;
    d) previsione che il reddito minimo venga ricalcolato secondo opportuni coefficienti in ragione del numero dei componenti del nucleo familiare a carico del beneficiario;
    e) emanazione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, con cui si definiscono, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, i criteri e le modalità di attuazione e di messa a regime del citato reddito minimo garantito;
   b) al comma 3, sopprimere la lettera c);
   c) al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente: In attuazione della delega di cui al comma 1, lettera a), oltre alle risorse di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ad essa finalizzate dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede altresì nei limiti delle risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui ai commi da 6-ter a 6-sexies.;
   d) dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. Le risorse di cui ai successivi commi, e nei limiti delle risorse rinvenienti dall'attuazione dei medesimi commi, contribuiscono al finanziamento del reddito minimo garantito di cui all'articolo 1, comma 2.
  6-ter. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 61, 62, 64 dell'articolo 1, sono abrogati.
  6-quater. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
  6-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;

  6-sexies. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 35 per cento».