presentato il 13/07/2016 in XI Lavoro, previdenza sociale del Senato da Giovanni BAROZZINO (Misto) e altri 5 cofirmatari ... [ apri ]
status: Inammissibile (Dichiarato inammissibile)
testo emendamento del 13/07/16
All'emendamento 1.100, apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, premettere le seguenti parole: «Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2094 del codice civile»;
2) dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. L'articolo 2094 del codice civile è sostituito dal seguente:
''Articolo 2094. - (Contratto di lavoro). 1. Con il contratto di lavoro, che si reputa a tempo indeterminato salve le eccezioni legislativamente previste, il lavoratore si obbliga, mediante retribuzione, a prestare la propria attività intellettuale o manuale in via continuativa all'impresa o diversa attività organizzata da altri, con destinazione esclusiva del risultato al datore di lavoro.
2. Il contratto di lavoro deve prevedere mansioni, categoria, qualifica e trattamento economico e normativo da attribuire al lavoratore.
3. L'eventuale esclusione, per accordo tra le parti espresso o per fatti concludenti, dell'esercizio da parte del datore dei poteri di cui agli articolo 2103 del codice civile primo e secondo periodo, 2104 del codice civile comma 2, 2106 del codice civile, nonché dell'applicazione degli articoli 2100, 2101, 2102, 2108 del codice civile e dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, non comporta l'esclusione dei prestatori di lavoro interessati dalla fruizione delle discipline generali di tutela del lavoro previste dal codice civile e dalle leggi speciali, né può dar luogo a trattamenti economico-normativi inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi applicati agli altri lavoratori dipendenti della medesima impresa.
4. L'accordo di cui al comma 3, qualora intervenga fra i contraenti di un contratto di lavoro in corso di esecuzione, non costituisce novazione del rapporto di lavoro né può comportare per il lavoratore peggioramenti di trattamento economico-normativo''».
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Modifiche al codice civile e di procedura civile».