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Sub Emendamento n. 0.24.17.2 al ddl C.3926 in riferimento all'articolo 24.

testo emendamento del 18/07/16

  All'emendamento 24.17, sostituire il comma 3-bis con i seguenti:
  3-bis. All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: «il termine di durata delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2015 è prorogata fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE così come disposto dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 14 luglio 2016 in merito alle cause riunite C-458/14 e C-67/15, il termine di durata delle concessioni non è prorogabile quindi il rilascio di autorizzazioni relative allo sfruttamento economico del demanio marittimo e lacustre deve essere soggetto ad una procedura di selezione tra i potenziali candidati, che deve presentare tutte le garanzie per la rotazione degli affidamenti, imparzialità e trasparenza».
  3-bis.1. Le gare di cui al comma 3-bis – a partire dal 1o gennaio 2017 – devono ottemperare a quanto stabilito dai piani regolatori comunali, dai piani provinciali e dai piani paesaggistici regionali, quindi in assenza di anche uno di questi strumenti di gestione e di controllo delle risorse naturali gli enti preposti non possono eseguire alcuna gara.