Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 1.1 al ddl S.1847 in riferimento all'articolo 1.
argomenti:  

testo emendamento del 19/07/16

sharingList();

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) il comma 1 é sostituito dal seguente:

        ''1. Le università e gli istituti superiori di insegnamento a livello universitario aventi sede nel territorio di Stati esteri, ivi riconosciuti come enti senza scopo di lucro, possono insediare proprie filiazioni in Italia a condizione che:

                a) abbiano lo scopo esclusivo di consentire lo studio di discipline previste dal proprio programma didattico o di ricerca dei corsi di studio concernenti le scienze umane, umanistiche, politico-diplomatiche, le discipline giuridico-economiche e sociali, nonché il patrimonio artistico, architettonico, monumentale, archeologico, storico, linguistico, sociale, turistico ed ingegneristico italiano, attraverso il diretto contatto con detto patrimonio;

                b) gli insegnamenti siano impartiti solo a studenti che siano iscritti alle rispettive università o istituti superiori;

                c) impartiscano soltanto insegnamenti per corsi di studio il cui svolgimento non oltrepassi i dodici mesi e siano inerenti alle discipline di cui alla lettera a);''».