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Articolo aggiuntivo n. 6.0.100 al ddl S.2271 in riferimento all'articolo 6.

testo emendamento del 21/07/16

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Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale)

1. All'articolo 49 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. L'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ha durata decennale ed è preceduto, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge 28 dicembre 2015, n. 220, da una consultazione pubblica sugli obblighi del servizio medesimo.

1-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è affidato in concessione il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ed è approvato l'annesso schema di convenzione. Lo schema di decreto e l'annesso schema di convenzione, sono trasmessi per il parere, unitamente ad una relazione del Ministro dello sviluppo economico sull'esito della consultazione di cui al comma 1-bis, alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il decreto può comunque essere adottato, con l'annesso schema di convenzione. Il decreto e l'annesso schema di convenzione sono sottoposti ai competenti organi di controllo e quindi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

1-quater. Sino alla data di entrata in vigore del decreto che dispone il nuovo affidamento del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, e comunque per un periodo non superiore a novanta giorni dalla data di scadenza del rapporto concessorio, continuano a trovare applicazione, ad ogni effetto, la concessione e la relativa convenzione già in atto.

1-quinquies. Il Ministero dello sviluppo economico provvede, sulla base dello schema di convenzione annesso al decreto di cui al comma 1-ter, alla stipulazione della convenzione con la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale"».