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Articolo aggiuntivo n. 14.08 ai ddl C.65 , C.2284 in riferimento all'articolo 14.

testo emendamento del 08/06/16

  Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Semplificazione per la redazione dei bilanci).

  1. Per i comuni fino a 5.000 abitanti, i documenti contabili relativi al bilancio annuale e al bilancio pluriennale, di cui agli articoli 165 e 171 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché i documenti contabili relativi al rendiconto della gestione, di cui al titolo VI della parte seconda del medesimo testo unico, sono adottati secondo modelli semplificati, garantendo comunque la rilevazione degli elementi minimi necessari per il consolidamento dei conti pubblici. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono approvati un modello semplificato di bilancio di previsione e un modello semplificato di rendiconto, ai sensi dell'articolo 160 del medesimo testo unico, applicabili a partire dall'esercizio 2016.