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Articolo aggiuntivo n. 14.043 ai ddl C.65 , C.2284 in riferimento all'articolo 14.

testo emendamento del 08/06/16

  Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Esenzione dell'obbligo di affidare il servizio di tesoreria mediante gara).

  1. Dopo il comma 1 dell'articolo 210 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:
  «1-bis. Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il servizio di tesoreria può essere affidato senza ricorso a procedure di evidenza pubblica nel caso in cui nel territorio comunale siano presenti sportelli di un unico istituto bancario o non siano presenti sportelli.».