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Articolo aggiuntivo n. 14.09 ai ddl C.65 , C.2284 in riferimento all'articolo 14.

testo emendamento del 08/06/16

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Esenzione dal controllo di gestione e dalla redazione del conto economico e del conto del patrimonio).

  1. All'articolo 196, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, dopo le parole: «gli enti locali» inserire le seguenti: «, ad esclusione dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti,».
  2. Gli articoli 229 e 230 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, non si applicano Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.