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Articolo aggiuntivo n. 8.0.203 al ddl S.2217 in riferimento all'articolo 8.
  • status: Ritirato (Ritirato e trasformato congiuntamente agli emm. 8.0.202, 8.0.204 e 8.0.205 nell'odg G8.0.202)

testo emendamento del 26/07/16

sharingList();Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Aziende agricole certificate)

        1. È equivalente all'iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, il possesso di certificazione che attesti anche il rispetto delle regole in materia di lavoro e legislazione sociale, secondo standards individuati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e foresta li con decreto da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».