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Proposta di modifica n. 9.211 al ddl S.2217 in riferimento all'articolo 9.
  • status: Respinto

testo emendamento del 26/07/16

sharingList();Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. Le cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228, nell'ambito dello svolgimento di servizi ai soci diretti alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico, possono prestare servizi ai soci per la raccolta in campo, anche meccanizzata, dei loro prodotti nonché le relative attività accessorie, utilizzando propri lavoratori dipendenti».