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Proposta di modifica n. 2.103 al ddl S.2271 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 27/07/16

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Al comma 2, alla lettera e), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:

        «5-bis) previsione che a partire dai contributi relativi al 2015 nell'ipotesi in cui le risorse stanziate non siano sufficienti a garantire l'erogazione integrale del contributo previsto dal comma 2 dell'articolo 2 e dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legge 18 maggio 2012, n. 63 e le imprese abbiano avuto accesso allo stesso ridotto in misura proporzionale, la differenza potrà essere utilizzata dalle imprese in compensazione attraverso modello F24 per il pagamento delle imposte, delle tasse e dei contributi previdenziali. L'utilizzo in compensazione del credito residuo potrà essere effettuato a partire dall'esercizio successivo a quello di entrata in vigore della presente legge utilizzando il codice tributo istituito dal Ministero dell'economia».