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Proposta di modifica n. 10.12 al ddl S.2233 in riferimento all'articolo 10.
  • status: Accolto

testo emendamento del 27/07/16

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D'adda, Favero, Spilabotte, Berger

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. In caso di maternità, previo consenso del committente, è prevista la possibilità di sostituzione delle lavoratrici autonome, già riconosciuta dall'articolo 4, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, da parte dei familiari della lavoratrice stessa, individuati ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, nonché dei soci, anche attraverso il riconoscimento di forme di compresenza della lavoratrice e del suo sostituto».