Articolo aggiuntivo n. 9-ter.0.10 al ddl S.2495 in riferimento all'articolo 9-ter.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 29/07/16

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Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-quater.

(Differimento del pagamento rate mutui per i comuni fino a 5 mila
abitanti in condizioni di particolare rigidità di bilancio)

        1. Per il triennio 2016-15, i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti possono differire il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa nonché dall'Istituto per il credito sportivo, la cui incidenza comprensiva degli interessi, sul complesso delle entrate correnti, sia superiore al 12 per cento, senza applicazione di sanzioni e interessi, agli anni immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario. Per l'anno 2016 le rate di cui al primo periodo si intendono limitate a quelle non scadute al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate ulteriori modalità applicative, nonché l'entità e le modalità del ristoro a favore degli istituti concedenti i mutui.

        2. Per le finalità di cui al comma 1 sono stanziati 5 milioni di euro per l'anno 2016 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018».

        Conseguentemente, all'articolo, comma 1, dopo la parola: «4» è inserita la parola: «, 9-bis»;

        alla lettera a), l'importo ivi indicato è aumentato di 5 milioni di euro;

        dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

            «c) quanto a 10 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dalle maggiori entrate rinvenienti dall'articolo Il del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59».

        Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le parole: «Fondo contenziosi e Valle d'Aosta».