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Articolo aggiuntivo n. 13-ter.0.4 al ddl S.2495 in riferimento all'articolo 13-ter.
  • status: Respinto

testo emendamento del 29/07/16

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RESPINTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-quater.

        1. Il comma 509 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è sostituito dal seguente:

        ''509. Al paragrafo 3.3 dell'allegato 4/2, recante 'Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria', annesso al decreto legislativo 23 giugno. 2011, n. 118, dopo le parole: 'e dal terzo esercizio l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo.' sono aggiunte le seguenti: 'Con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 15 per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 35 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione. Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 35 per cento, nel 2017 è pari almeno al 50 per cento, nel 20 18 è pari almeno al 60 per cento, nel 2019 è pari almeno a170 per cento, nel 2020 è pari almeno all'85 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'interno importo'''».