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Proposta di modifica n. 16.2 al ddl S.2495 in riferimento all'articolo 16.
  • status: Respinto

testo emendamento del 29/07/16

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RESPINTO

Dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente:

        «1-sexies. Conformemente al combinato disposto degli articoli 11 n. 4) della Legge 7 agosto 2015, n.124 e 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche ed integrazioni, i segretari comunali e provinciali inseriti nella fascia professionale C dell'abolito Albo dei segretari comunali e provinciali, sono idonei alla titolarità di sedi ai enti locali fino a 10.000 abitanti. I segretari comunali e provinciali inseriti nella fascia professionale B, dell'abolito Albo dei segretari comunali e provinciali, sono altresì idonei alla titolarità di sedi di comuni i cui abitanti siano superiori a 10.000 e fino a 65.000, avendo maturato un'anzianità di servizio di almeno due anni presso i comuni di fascia inferiore. Qualsivoglia disposizione contenuta nella contrattazione collettiva di categoria non conforme a quanto previsto nel presente articolo è da intendersi abrogata e sostituita ai sensi dell'articolo 2 commi 3 e 3-bis del decreto legislativo 165/2001».