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Proposta di modifica n. 16.9 al ddl S.2495 in riferimento all'articolo 16.
  • status: Respinto

testo emendamento del 29/07/16

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RESPINTO

Dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente:

        «1-sexies. Al fine di completare il processo di riorganizzazione dell'Autorità nazionale anticorruzione e di rendere coerente la dotazione organica con le competenze affidate dalla legge, il Presidente dell'Autorità trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, una nota di aggiornamento al piano di riordino di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Alla nota di aggiornamento di cui al presente comma non si applica il vincolo di spesa previsto dalla lettera c) dell'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90».