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Proposta di modifica n. 1.2 al ddl S.2495 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Precluso
argomenti:  

testo emendamento del 01/08/16

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Al comma 1, sostituire le parole: «massimo di 80 milioni di euro» con le seguenti: «massimo di 100 milioni di euro».

        Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «3-bis. Ai maggiori oneri provenienti dall'attuazione del comma 1, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 178 della legge n. 190 del 20l5, come rifinanziato dalle maggiori entrate rinvenienti dall'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».