Articolo aggiuntivo n. 9-TER.0.9 al ddl S.2495 in riferimento all'articolo 9-TER.
  • status: Precluso

testo emendamento del 01/08/16

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Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-quater.

(Differimento del pagamento rate mutui per i Comuni fino a 5 mila abitanti in condizioni di particolare rigidità di bilancio)

        1. Per il triennio 2016-18, i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti possono differire il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. nonché dall'Istituto per il credito sportivo, la cui incidenza comprensiva degli interessi, sul complesso delle entrate correnti, sia superiore al 12 per cento, senza applicazione di sanzioni e interessi, agli anni immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario. Per l'anno 2016 le rate di cui al primo periodo si intendono limitate a quelle non scadute al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate ulteriori modalità applicative, nonché l'entità e le modalità del ristoro a favore degli istituti concedenti i mutui.

        2. Per le finalità di cui al comma 1 sono stanziati 5 milioni di euro per l'anno 2016 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018».

        Conseguentemente:

        a) all'articolo 19, comma 1:

            dopo la parola: «4» è inserita la seguente: «, 9-bis»;

            alla lettera a), l'importo ivi indicato è aumentato di 5 milioni di euro;

            dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

            «c) quanto a 10 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dalle maggiori entrate rinvenienti dall'articolo Il del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59».

        b)alla rubrica dell'articolo 19 le parole: «Fondo contenziosi e Valle d'Aosta» sono abolite;

        c)ai maggiori oneri di cui al presente articolo, si provvede, a decorrere dal 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziata dalle maggiori entrate rinvenienti all'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59.