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Proposta di modifica n. 11.7 al ddl S.2495 in riferimento all'articolo 11.
  • status: Precluso
argomenti:    

testo emendamento del 01/08/16

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Al comma 1, sopprimere le parole da: «In attuazione dell'accordo» fino a: «dello statuto della Regione Siciliana».

        Conseguentemente:

        al medesimo comma, sostituire le parole: «5,61 decimi», con le seguenti: «10 decimi»;

        dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        «1-bis. Alla copertura degli oneri finanziari di cui al comma 1, quantificati in 1,5 miliardi di euro, si provvede con le seguenti modalità:

        1) all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:

            a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

            b) al comma 69, le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66";

        2) all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deduci bili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'86 per cento del loro ammontare";

        3) al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 6; comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'86 per cento del loro ammontare";

            b) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'86 per cento".

        1-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre;».

        Sopprimere il comma 4.