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Articolo aggiuntivo n. 13.0.2 al ddl S.2495 in riferimento all'articolo 13.
  • status: Precluso

testo emendamento del 01/08/16

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Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Regime IVA delle cessioni da privati in materia urbanistica)

        1. Tra le cessioni non rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di cui al comma 1 dell'articolo 51 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si intendono comprese le aree, i fabbricati e le opere di urbanizzazione, ovvero le prestazioni di servizi, a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione ai convenzioni urbanistiche, ovvero di accordi convenzionali finalizzati alla trasformazione del territorio.

        2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, si provvede, a decorrere dal 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziata dalle maggiori entrate rinvenienti dall'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 13-bis.