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Proposta di modifica n. 1.3 ai ddl C.3893 , C.3991 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 02/08/16

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. Al comma 14, dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al primo periodo, dopo le parole: «che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011» sono aggiunte le seguenti: «nel limite di 2500 soggetti, al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni a decorrere dal 1o settembre 2016».

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 01 si provvede, nel limite massimo di 22 milioni di euro per l'anno 2017, di 65 milioni di euro per l'anno 2018, di 231 milioni di euro per l'anno 2019, di 45 milioni di euro per l'anno 2020, di 32 milioni di euro per l'anno 2021, con il 50 per cento delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e il 50 per cento del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».