presentato il 02/08/2016 in XI Lavoro della Camera da Walter RIZZETTO (FdI-AN) e altri
testo emendamento del 02/08/16
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:
1-bis. Ai fini del calcolo dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, sono abrogati l'articolo 22-ter, comma 2, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, l'articolo 12, commi da 12-bis a 12-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, l'articolo 18, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni e l'articolo 24, commi 12 e 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, nonché le eventuali e ulteriori disposizioni non compatibili con le suddette abrogazioni.